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Capo III – Della società in nome collettivo

Art. 2291

Nozione

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente [Codice civile 1292] e illimitatamente per le obbligazioni sociali [Codice civile 2301, 2304, 2315, 2317, 2320, 2498, 2615, 2643, n. 10].

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi [Codice civile 2267, 2297, 2513].

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Art. 2292

Ragione sociale

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale [Codice civile 2295, n. 2, 2326, 2463, 2473, 2515, 2563, 2564, 2567].

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto [Codice civile 2285] o defunto [Codice civile 2284], se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono [Codice civile 2565].

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Art. 2293

Norme applicabili

La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente [Codice civile 2251, 2315].

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Art. 2294

Incapace

La partecipazione di un incapace [Codice civile 1425] alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 [disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 208].

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Art. 2295

Atto costitutivo

L’atto costitutivo [Codice civile 2316] della società deve indicare [Codice civile 2328, 2475, 2518]:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza [e la razza] dei soci;

2) la ragione sociale [Codice civile 2292];

3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società [Codice civile 2298];

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie [Codice civile 2250, 2299];

5) l’oggetto sociale [Codice civile 2266, 2272, n. 2, 2533];

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera [Codice civile 2263, 2286];

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della società [Codice civile 2272, n. 1, 2307].

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Art. 2296

Pubblicazione

L’atto costitutivo della società [Codice civile 2330] con sottoscrizione autenticata [Codice civile 2703] dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [Codice civile 2699], deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese [Codice civile 2188, 2506] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [Codice civile 33, 2200, 2297, 2330].

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo [Codice civile 2330].

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio [Codice civile 2626].

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Art. 2297

Mancata registrazione

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese [Codice civile 33, 2188, 2200, 2296, 2949], i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci [Codice civile 29, 38, 41, 1292, 2267, 2291, 2331, 2508], sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice [Codice civile 2251; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 205; Codice della navigazione 284].

Tuttavia si presume [Codice civile 2727] che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [Codice civile 2193].

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Art. 2298

Rappresentanza della società

L’amministratore che ha la rappresentanza della società [Codice civile 2295, n. 3, 2475, n. 7] può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale [Codice civile 2266], salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura [Codice civile 19, 2204]. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese [Codice civile 34, 2188] o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza [Codice civile 19, 2193, 2206, 2207; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101, 101-bis].

[Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.]

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Art. 2299

Sedi secondarie

Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie [Codice civile 2295, n. 4] con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime [Codice civile 2188, 2197; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101, 101-bis].

L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell’iscrizione.

[Presso l’ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all’esercizio della sede medesima.]

L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società [Codice civile 2197, 2330, 2626].

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Art. 2300

Modificazioni dell’atto costitutivo

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo [Codice civile 2252] e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione [Codice civile 2188, 2626; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101, 101-bis].

Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica [Codice civile 2703].

Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [Codice civile 2193; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 211; Codice della navigazione 284].

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Art. 2301

Divieto di concorrenza

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente [Codice civile 2595] con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente [Codice civile 2291, 2318, 2462].

Il consenso si presume [Codice civile 2727], se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286 [Codice civile 2390].

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Art. 2302

Scritture contabili

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’articolo 2214 [Codice civile 2315, 2421, 2490, 2516; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 200].

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Art. 2303

Limiti alla distribuzione degli utili

Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti [Codice civile 2321, 2433, 2621, n. 2].

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

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Art. 2304

Responsabilità dei soci

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione [Codice civile 2308], non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale [Codice civile 1294, 2268, 2291, 2513].

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Art. 2305

Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore [Codice civile 2270, 2307, 2531, 2614].

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Art. 2306

Riduzione di capitale

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita, soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine [Codice civile 2964] nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione [Codice civile 2188, 2623, n. 1; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101, 101-bis].

Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia [Codice civile 1179, 2445, 2503; Codice di procedura civile 119].

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Art. 2307

Proroga della società

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società [Codice civile 2273], entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese [Codice civile 2188, 2305, 2531, 2964; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101, 101-bis].

Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente [Codice civile 2289].

In caso di proroga tacita [Codice civile 2295, n. 9] ciascun socio può sempre recedere dalla società [Codice civile 1373], dando preavviso a norma dell’articolo 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’articolo 2270 [disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 211].

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Art. 2308

Scioglimento della società

(Testo in vigore fino al 31 agosto 2021)

 

La società si scioglie [Codice civile 2250, 2304, 2305, 2710, 2711], oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un’attività non commerciale [Codice civile 2135, 2249], per la dichiarazione di fallimento [Codice civile 2195].

(Testo in vigore dal 1° settembre 2021)

 

La società si scioglie [Codice civile 2250, 2304, 2305, 2710, 2711], oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

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Art. 2309

Pubblicazione della nomina dei liquidatori

La deliberazione dei soci o la sentenza [Codice civile 2332, 2450] che nomina i liquidatori [Codice civile 2275] e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese [Codice civile 2188, 2626].

[I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe.]

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Art. 2310

Rappresentanza della società in liquidazione

Dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori [Codice civile 2298; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 218].

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Art. 2311

Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione [Codice civile 2453, 2964].

In caso d’impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.

Con l’approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci [Codice civile 2454, 2625; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 218].

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Art. 2312

Cancellazione della società

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese [Codice civile 2188, 2191].

Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi [Codice civile 2456].

Le scritture contabili ed i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

Le scritture contabili [Codice civile 2214] e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese [Codice civile 2220, 2457; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 218].

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