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Art. 2307

Proroga della società

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società [Codice civile 2273], entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese [Codice civile 2188, 2305, 2531, 2964; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101, 101-bis].

Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente [Codice civile 2289].

In caso di proroga tacita [Codice civile 2295, n. 9] ciascun socio può sempre recedere dalla società [Codice civile 1373], dando preavviso a norma dell’articolo 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’articolo 2270 [disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 211].

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