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Art. 2306

Riduzione di capitale

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita, soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine [Codice civile 2964] nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione [Codice civile 2188, 2623, n. 1; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101, 101-bis].

Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia [Codice civile 1179, 2445, 2503; Codice di procedura civile 119].

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