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Art. 2308

Scioglimento della società

(Testo in vigore fino al 31 agosto 2021)

 

La società si scioglie [Codice civile 2250, 2304, 2305, 2710, 2711], oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un’attività non commerciale [Codice civile 2135, 2249], per la dichiarazione di fallimento [Codice civile 2195].

(Testo in vigore dal 1° settembre 2021)

 

La società si scioglie [Codice civile 2250, 2304, 2305, 2710, 2711], oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

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