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Art. 2296

Pubblicazione

L’atto costitutivo della società [Codice civile 2330] con sottoscrizione autenticata [Codice civile 2703] dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [Codice civile 2699], deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese [Codice civile 2188, 2506] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [Codice civile 33, 2200, 2297, 2330].

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo [Codice civile 2330].

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio [Codice civile 2626].

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