x

x

Art. 2295

Atto costitutivo

L’atto costitutivo [Codice civile 2316] della società deve indicare [Codice civile 2328, 2475, 2518]:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza [e la razza] dei soci;

2) la ragione sociale [Codice civile 2292];

3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società [Codice civile 2298];

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie [Codice civile 2250, 2299];

5) l’oggetto sociale [Codice civile 2266, 2272, n. 2, 2533];

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera [Codice civile 2263, 2286];

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della società [Codice civile 2272, n. 1, 2307].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.