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Art. 2297

Mancata registrazione

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese [Codice civile 33, 2188, 2200, 2296, 2949], i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci [Codice civile 29, 38, 41, 1292, 2267, 2291, 2331, 2508], sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice [Codice civile 2251; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 205; Codice della navigazione 284].

Tuttavia si presume [Codice civile 2727] che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [Codice civile 2193].

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