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Art. 2298

Rappresentanza della società

L’amministratore che ha la rappresentanza della società [Codice civile 2295, n. 3, 2475, n. 7] può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale [Codice civile 2266], salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura [Codice civile 19, 2204]. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese [Codice civile 34, 2188] o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza [Codice civile 19, 2193, 2206, 2207; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101, 101-bis].

[Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.]

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