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Art. 2299

Sedi secondarie

Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie [Codice civile 2295, n. 4] con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime [Codice civile 2188, 2197; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101, 101-bis].

L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell’iscrizione.

[Presso l’ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all’esercizio della sede medesima.]

L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società [Codice civile 2197, 2330, 2626].

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