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Art. 2300

Modificazioni dell’atto costitutivo

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo [Codice civile 2252] e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione [Codice civile 2188, 2626; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 100, 101, 101-bis].

Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica [Codice civile 2703].

Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [Codice civile 2193; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 211; Codice della navigazione 284].

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