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Art. 2301

Divieto di concorrenza

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente [Codice civile 2595] con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente [Codice civile 2291, 2318, 2462].

Il consenso si presume [Codice civile 2727], se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286 [Codice civile 2390].

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