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Art. 2192

Ricorso contro il decreto del giudice del registro

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro [Codice civile 2189, 2190, 2964].

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.

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