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Capo III – Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione

Sezione I – Del registro delle imprese

Art. 2188

Registro delle imprese

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [Codice civile 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329] [Codice civile 2493, 2502-bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2615-ter, 2845, 2949].

Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico [disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 100, 101].

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Art. 2189

Modalità dell’iscrizione

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato [Codice civile 2190, 2194].

Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni [Codice civile 2195, 2197] richieste dalla legge per l’iscrizione [Codice civile 2566].

Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto [Codice civile 2192, 2964].

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Art. 2190

Iscrizione d’ufficio

Se un’iscrizione obbligatoria [Codice civile 2194] non è stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto [Codice civile 2189, 2192, 2196, 2205; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 101].

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Art. 2191

Cancellazione d’ufficio

Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione [Codice civile 2312].

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Art. 2192

Ricorso contro il decreto del giudice del registro

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro [Codice civile 2189, 2190, 2964].

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.

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Art. 2193

Efficacia dell’iscrizione

I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione [Codice civile 34], se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione [Codice civile 2267], a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [Codice civile 19, 2206, 2207, 2290, 2298, 2300, 2384, 2436].

L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge [Codice civile 2297].

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Art. 2194

Inosservanza dell’obbligo di iscrizione

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione [Codice civile 2188, 2195, 2196, 2205, 2221] nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 516 [Codice civile 2189, 2190, 2197, 2198, 2330, 2383, 2385, 2400, 2417, 2446].

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Sezione II – Dell’obbligo di registrazione

Art. 2195

Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all’obbligo [Codice civile 2194, 2200] dell’iscrizione nel registro delle imprese [Codice civile 2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] gli imprenditori [Codice civile 2201, 2202, 2205] che esercitano [Codice civile 2308, 2556, 2564, 2566]:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [Codice civile 2135];

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni [Codice civile 2203];

3) un’attività di trasporto per terra [Codice civile 1678], per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria [Codice civile 1834] o assicurativa [Codice civile 1882, 1883];

5) altre attività ausiliarie delle precedenti [Codice civile 1754].

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [Codice civile 320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [Codice civile 836; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 200].

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Art. 2196

Iscrizione dell’impresa

Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale [Codice civile 2205, 2217] deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede [Codice civile 1510, 2190, 2194], indicando:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza [e la razza];

2) la ditta [Codice civile 2563];

3) l’oggetto dell’impresa;

4) la sede dell’impresa [Codice civile 2197];

5) il cognome e il nome degli institori [Codice civile 2203] e procuratori [Codice civile 2209].

[All’atto della richiesta l’imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.]

L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano [Codice civile 2194].

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Art. 2197

Sedi secondarie

L’imprenditore [Codice civile 2205] che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie [Codice civile 1510] con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa [Codice civile 2189, 2196, n. 4].

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. [Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa].

La disposizione del secondo comma si applica anche all’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa [Codice civile 2506].

L’imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale [Codice civile 2194].

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Art. 2198

Minori, interdetti e inabilitati

I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale [Codice civile 2195] da parte di un minore emancipato [Codice civile 397] o di un inabilitato [Codice civile 425; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 189] o nell’interesse di un minore non emancipato [Codice civile 320, 371, n. 3] o di un interdetto [Codice civile 397, 424, 425, 774; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 100] e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio [Codice civile 2194] a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.

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Art. 2199

Indicazione dell’iscrizione

L’imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale è iscritto [Codice civile 2250; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 200].

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Art. 2200

Società

Sono soggette all’obbligo [Codice civile 2194] dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [Codice civile 2291] e le società cooperative [Codice civile 2511], anche se non esercitano un’attività commerciale [Codice civile 2195, 2949].

L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [Codice civile 2250, 2296, 2297, 2317, 2330, 2331, 2506, 2519; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 100; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 200].

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Art. 2201

Enti pubblici

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [Codice civile 2093, 2195, 2221; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 100].

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Art. 2202

Piccoli imprenditori

Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori [Codice civile 2083, 2188, 2195, 2214, 2221].

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Sezione III – Disposizioni particolari per le imprese commerciali

Art. 2203

Preposizione institoria

È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale [Codice civile 425, 2195, 2196, n. 5; Codice della navigazione 290].

La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa [Codice civile 2197, 2205].

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [Codice civile 1716, 2257].

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Art. 2204

Poteri dell’institore

L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto [Codice civile 2208, 2209], salve le limitazioni contenute nella procura [Codice civile 2298]. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto [Codice civile 1903, 2206; Codice di procedura civile 77].

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Art. 2205

Obblighi dell’institore

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto [Codice civile 2203], l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese [Codice civile 2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2197] e la tenuta delle scritture contabili [Codice civile 2214].

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Art. 2206

Pubblicità della procura

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata [Codice civile 2703] deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare [Codice civile 1392, 2193, 2204, 2298].

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Art. 2207

Modificazione e revoca della procura

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata [Codice civile 1396].

In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare [Codice civile 19, 2193, 2298, 2384; Codice della navigazione 289].

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Art. 2208

Responsabilità personale dell’institore (1)

L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto [Codice civile 2204].

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Art. 2209

Procuratori

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori [Codice civile 2196, n. 5], i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa [Codice civile 2204], pur non essendo preposti ad esso.

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Art. 2210

Poteri dei commessi dell’imprenditore

I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati [Codice civile 1835].

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna [Codice civile 2213], né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati [Codice civile 1732, 1744, 2211].

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Art. 2211

Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta [Codice civile 1341, 1342, 2210].

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Art. 2212

Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [Codice civile 1495, 1512].

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari [Codice di procedura civile 669] nell’interesse dell’imprenditore [Codice civile 1745, 2905].

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Art. 2213

Poteri dei commessi preposti alla vendita

I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute [Codice civile 1199, 2210], salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.

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Art. 2214

Libri obbligatori e altre scritture contabili

L’imprenditore che esercita un’attività commerciale [Codice civile 2195, 2205] deve tenere il libro giornale [Codice civile 2215, 2216] e il libro degli inventari [Codice civile 2217; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 200].

Deve altresì tenere le altre scritture [Codice civile 1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [Codice civile 2220, 2560, 2709, 2711].

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [Codice civile 2083, 2221].

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Art. 2215

Modalità di tenuta delle scritture contabili

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale [Codice civile 2214] e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

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Art. 2215-bis

Documentazione informatica

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni.

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Art. 2216

Contenuto del libro giornale

Il libro giornale [Codice civile 2214] deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.

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Art. 2217

Redazione dell’inventario

L’inventario [Codice civile 365, 2214] deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa [Codice civile 2196] e successivamente ogni anno [Codice civile 2364], e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.

L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [Codice civile 2423]. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [Codice civile 2425].

L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [Codice civile 2214].

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Art. 2218

Bollatura facoltativa

L’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti [Codice civile 2710].

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Art. 2219

Tenuta della contabilità

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili [Codice civile 2710].

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Art. 2220

Conservazione delle scritture contabili

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione [Codice civile 2312, 2457].

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti [Codice civile 2214].

Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

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Art. 2221

Fallimento e concordato preventivo

 

(Testo in vigore fino al 31 agosto 2021)

 

Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale [Codice civile 2195, 2200, 2202] , esclusi gli enti pubblici [Codice civile 2093] e i piccoli imprenditori [Codice civile 2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [Codice civile 219, 2214] , salve le disposizioni delle leggi speciali.

(Testo in vigore dal 1° settembre 2021)

 

2221. Fallimento e concordato preventivo.

[Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale [Codice civile 2195, 2200, 2202] , esclusi gli enti pubblici [Codice civile 2093] e i piccoli imprenditori [Codice civile 2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [Codice civile 219, 2214] , salve le disposizioni delle leggi speciali.]

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