Art. 2207

Modificazione e revoca della procura

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata [Codice civile 1396].

In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare [Codice civile 19, 2193, 2298, 2384; Codice della navigazione 289].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.