Art. 2208
Responsabilità personale dell’institore (1)
L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto [Codice civile 2204].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.