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Art. 2209

Procuratori

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori [Codice civile 2196, n. 5], i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa [Codice civile 2204], pur non essendo preposti ad esso.

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