x

x

Art. 2210

Poteri dei commessi dell’imprenditore

I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati [Codice civile 1835].

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna [Codice civile 2213], né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati [Codice civile 1732, 1744, 2211].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.