x

x

Art. 2206

Pubblicità della procura

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata [Codice civile 2703] deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare [Codice civile 1392, 2193, 2204, 2298].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.