Art. 2197
Sedi secondarie
L’imprenditore [Codice civile 2205] che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie [Codice civile 1510] con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa [Codice civile 2189, 2196, n. 4].
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. [Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa].
La disposizione del secondo comma si applica anche all’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa [Codice civile 2506].
L’imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale [Codice civile 2194].