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Art. 2196

Iscrizione dell’impresa

Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale [Codice civile 2205, 2217] deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede [Codice civile 1510, 2190, 2194], indicando:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza [e la razza];

2) la ditta [Codice civile 2563];

3) l’oggetto dell’impresa;

4) la sede dell’impresa [Codice civile 2197];

5) il cognome e il nome degli institori [Codice civile 2203] e procuratori [Codice civile 2209].

[All’atto della richiesta l’imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.]

L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano [Codice civile 2194].

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