Art. 2195
Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all’obbligo [Codice civile 2194, 2200] dell’iscrizione nel registro delle imprese [Codice civile 2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] gli imprenditori [Codice civile 2201, 2202, 2205] che esercitano [Codice civile 2308, 2556, 2564, 2566]:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [Codice civile 2135];
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni [Codice civile 2203];
3) un’attività di trasporto per terra [Codice civile 1678], per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria [Codice civile 1834] o assicurativa [Codice civile 1882, 1883];
5) altre attività ausiliarie delle precedenti [Codice civile 1754].
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [Codice civile 320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [Codice civile 836; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 200].