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Art. 2194

Inosservanza dell’obbligo di iscrizione

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione [Codice civile 2188, 2195, 2196, 2205, 2221] nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 516 [Codice civile 2189, 2190, 2197, 2198, 2330, 2383, 2385, 2400, 2417, 2446].

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