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Art. 2198

Minori, interdetti e inabilitati

I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale [Codice civile 2195] da parte di un minore emancipato [Codice civile 397] o di un inabilitato [Codice civile 425; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 189] o nell’interesse di un minore non emancipato [Codice civile 320, 371, n. 3] o di un interdetto [Codice civile 397, 424, 425, 774; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 100] e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio [Codice civile 2194] a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.

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