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Art. 2221

Fallimento e concordato preventivo

 

(Testo in vigore fino al 31 agosto 2021)

 

Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale [Codice civile 2195, 2200, 2202] , esclusi gli enti pubblici [Codice civile 2093] e i piccoli imprenditori [Codice civile 2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [Codice civile 219, 2214] , salve le disposizioni delle leggi speciali.

(Testo in vigore dal 1° settembre 2021)

 

2221. Fallimento e concordato preventivo.

[Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale [Codice civile 2195, 2200, 2202] , esclusi gli enti pubblici [Codice civile 2093] e i piccoli imprenditori [Codice civile 2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [Codice civile 219, 2214] , salve le disposizioni delle leggi speciali.]

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