Art. 2221
Fallimento e concordato preventivo
(Testo in vigore fino al 31 agosto 2021)
Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale [Codice civile 2195, 2200, 2202] , esclusi gli enti pubblici [Codice civile 2093] e i piccoli imprenditori [Codice civile 2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [Codice civile 219, 2214] , salve le disposizioni delle leggi speciali.
(Testo in vigore dal 1° settembre 2021)
2221. Fallimento e concordato preventivo.
[Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale [Codice civile 2195, 2200, 2202] , esclusi gli enti pubblici [Codice civile 2093] e i piccoli imprenditori [Codice civile 2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [Codice civile 219, 2214] , salve le disposizioni delle leggi speciali.]