Art. 2188
Registro delle imprese
È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [Codice civile 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329] [Codice civile 2493, 2502-bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2615-ter, 2845, 2949].
Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 100, 101].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.