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Art. 2188

Registro delle imprese

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [Codice civile 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329] [Codice civile 2493, 2502-bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2615-ter, 2845, 2949].

Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico [disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 100, 101].

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