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Art. 2189

Modalità dell’iscrizione

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato [Codice civile 2190, 2194].

Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni [Codice civile 2195, 2197] richieste dalla legge per l’iscrizione [Codice civile 2566].

Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto [Codice civile 2192, 2964].

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