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Art. 2220

Conservazione delle scritture contabili

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione [Codice civile 2312, 2457].

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti [Codice civile 2214].

Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

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