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Art. 2204

Poteri dell’institore

L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto [Codice civile 2208, 2209], salve le limitazioni contenute nella procura [Codice civile 2298]. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto [Codice civile 1903, 2206; Codice di procedura civile 77].

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