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Art. 2203

Preposizione institoria

È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale [Codice civile 425, 2195, 2196, n. 5; Codice della navigazione 290].

La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa [Codice civile 2197, 2205].

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [Codice civile 1716, 2257].

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