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Art. 2217

Redazione dell’inventario

L’inventario [Codice civile 365, 2214] deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa [Codice civile 2196] e successivamente ogni anno [Codice civile 2364], e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.

L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [Codice civile 2423]. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [Codice civile 2425].

L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [Codice civile 2214].

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