Art. 2212
Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [Codice civile 1495, 1512].
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari [Codice di procedura civile 669] nell’interesse dell’imprenditore [Codice civile 1745, 2905].
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