x

x

Art. 2200

Società

Sono soggette all’obbligo [Codice civile 2194] dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [Codice civile 2291] e le società cooperative [Codice civile 2511], anche se non esercitano un’attività commerciale [Codice civile 2195, 2949].

L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [Codice civile 2250, 2296, 2297, 2317, 2330, 2331, 2506, 2519; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 100; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 200].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.