Art. 2214
Libri obbligatori e altre scritture contabili
L’imprenditore che esercita un’attività commerciale [Codice civile 2195, 2205] deve tenere il libro giornale [Codice civile 2215, 2216] e il libro degli inventari [Codice civile 2217; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 200].
Deve altresì tenere le altre scritture [Codice civile 1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [Codice civile 2220, 2560, 2709, 2711].
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [Codice civile 2083, 2221].