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Art. 2392

Responsabilità verso la società

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge [Codice civile 2423, 2435, 2485, 2486] e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze [Codice civile 18, 1176, 1710, 2507]. Essi sono solidalmente responsabili [Codice civile 1292] verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori [Codice civile 2381, 2449, 2455].

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose [Codice civile 2377, 2409].

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio [Codice civile 2421, n. 1], dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale [Codice civile 18, 2260, 2941, n. 7].

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