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Art. 2394

Responsabilità verso i creditori sociali

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale [Codice civile 2409, 2509].

L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti [Codice civile 2949].

La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria [Codice civile 2901] quando ne ricorrono gli estremi [Codice civile 2393, 2393-bis, 2395].

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