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Art. 2397

Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [Codice civile 2328, n. 10, 2335, n. 4, 2343, 2380-bis, 2488, 2519]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [Codice civile 2400, 2542] supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

[Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.]

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