Art. 2405
Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione [Codice civile 2380-bis, 2388], alle assemblee [Codice civile 2370] e alle riunioni del comitato esecutivo [Codice civile 2381].
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio [Codice civile 2404].
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