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Art. 1630

Affitto senza determinazione di tempo

L’affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato [Codice civile 1574] per il tempo necessario affinché l’affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo [Codice civile 2143, 2165].

Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l’affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti [Codice civile 1635].

L’affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi [Codice civile 1596].

[Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative].

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