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Art. 1645

Riconsegna del bestiame

Nel caso previsto dall’articolo 1642, al termine del contratto l’affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo [Codice civile 1640, 1642], l’affittuario deve restituire bestiame di uguale valore [Codice civile 994]. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna [Codice civile 1640].

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all’inizio dell’affitto, l’affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame [Codice civile 1806].

Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell’articolo 1640.

Sono salve [le disposizioni delle norme corporative e] i patti diversi.

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