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Art. 2480

Modificazioni dell’atto costitutivo

Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l’articolo 2436 [Codice civile 1373, 2964; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 211].

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