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Capo VII – Dell’appalto

Art. 1655

Nozione

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione [Codice civile 2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro [Codice civile 1657, 1677, 2222].

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Art. 1656

Subappalto

L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente [Codice civile 1670].

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Art. 1657

Determinazione del corrispettivo

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice [Codice civile 1655, 2225, 2233].

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Art. 1658

Fornitura della materia

La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi [Codice civile 1663, 1673, 2223].

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Art. 1659

Variazioni concordate del progetto

L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.

L’autorizzazione si deve provare per iscritto [Codice civile 2725].

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione [Codice civile 1660, 1661].

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Art. 1660

Variazioni necessarie del progetto

Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo [Codice civile 1659].

Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto [Codice civile 1373] e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità.

Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

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Art. 1661

Variazioni ordinate dal committente

Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente [Codice civile 1659].

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.

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Art. 1662

Verifica nel corso di esecuzione dell’opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato [Codice civile 1665].

Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte [Codice civile 2224], il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto [Codice civile 1454], salvo il diritto del committente al risarcimento del danno [Codice civile 1223, 1667].

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Art. 1663

Denuncia dei difetti della materia

L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita [Codice civile 1658], se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione [Codice civile 1673].

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Art. 1664

Onerosità o difficoltà dell’esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo [Codice civile 1468]. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso [Codice civile 1467].

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Art. 1665

Verifica e pagamento dell’opera

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta [Codice civile 1666, 1673].

La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata [Codice civile 1667, 2226].

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente.

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Art. 1666

Verifica e pagamento di singole partite

Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite [Codice civile 1665]. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata [Codice civile 1667]; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

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Art. 1667

Difformità e vizi dell’opera

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera [Codice civile 1668, 2226]. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera [Codice civile 1665] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza [Codice civile 2964], denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati [Codice civile 1666, 1670].

L’azione contro l’appaltatore si prescrive [Codice civile 2946] in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia [Codice civile 1442, 1449], purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna [Codice della navigazione 240, 855].

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Art. 1668

Contenuto della garanzia per difetti dell’opera

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi [Codice civile 1667] siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore [Codice civile 1223].

Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto [Codice civile 1453, 1455, 1492, 2226].

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Art. 1669

Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta [Codice civile 2053; Codice penale 676].

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia [Codice civile 2946].

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Art. 1670

Responsabilità dei subappaltatori

L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori [Codice civile 1656], deve, sotto pena di decadenza [Codice civile 2964], comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento [Codice civile 1667].

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Art. 1671

Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto [Codice civile 1372, 1373], anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno [Codice civile 2227, 2237].

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Art. 1672

Impossibilità di esecuzione dell’opera

Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile [Codice civile 1464, 1675, 2228, 2231, 2237], in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.

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Art. 1673

Perimento o deterioramento della cosa

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti [Codice civile 1207], l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla [Codice civile 1665], il perimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia [Codice civile 1658].

Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell’opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell’appaltatore [Codice civile 1465, 1663].

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Art. 1674

Morte dell’appaltatore

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto [Codice civile 1373], se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio [Codice civile 1675].

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Art. 1675

Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore [Codice civile 1674], il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili [Codice civile 1672].

Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno.

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Art. 1676

Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente

Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda [Codice civile 2900].

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Art. 1677

Prestazione continuativa o periodica di servizi

Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione [Codice civile 1559, 1570, 1655].

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