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Art. 1674

Morte dell’appaltatore

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto [Codice civile 1373], se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio [Codice civile 1675].

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