Art. 1673
Perimento o deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti [Codice civile 1207], l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla [Codice civile 1665], il perimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia [Codice civile 1658].
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell’opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell’appaltatore [Codice civile 1465, 1663].
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