x

x

Art. 1672

Impossibilità di esecuzione dell’opera

Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile [Codice civile 1464, 1675, 2228, 2231, 2237], in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.