Art. 1671
Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto [Codice civile 1372, 1373], anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno [Codice civile 2227, 2237].
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