Art. 1675
Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore [Codice civile 1674], il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili [Codice civile 1672].
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno.
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