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Art. 1659

Variazioni concordate del progetto

L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.

L’autorizzazione si deve provare per iscritto [Codice civile 2725].

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione [Codice civile 1660, 1661].

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