Art. 1655
Nozione
L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione [Codice civile 2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro [Codice civile 1657, 1677, 2222].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.