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Art. 1662

Verifica nel corso di esecuzione dell’opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato [Codice civile 1665].

Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte [Codice civile 2224], il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto [Codice civile 1454], salvo il diritto del committente al risarcimento del danno [Codice civile 1223, 1667].

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