Art. 1666
Verifica e pagamento di singole partite
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite [Codice civile 1665]. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata [Codice civile 1667]; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
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